Controlli e rilievi sull’amministrazione
Pubblicazione dei dati ai sensi dell’art.31, comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33
La legge 125/2013 ha peraltro previsto che negli Ordini professionali non debba essere istituito l’OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n.620/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale anticorruzione -, riveste un ruolo strategico nell’ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza (cfr. in tal senso FNOMCeO Comunicazione n.13 del 31/01/2014).
Non sono pervenuti rilievi dai Revisori dei Conti (Organo di revisione contabile), riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici (art.31, d.lgs. n.33/2013) fino alla data del 31/10/2023.
Pubblicazione dei dati di cui all’art.14, comma 4, lettera g), del D.Lgs. n.150/2009, art.43 del D.Lgs. 33/2013 e art.1, comma 8-bis della legge n.190/2012