Parere della Commissione Albo Odontoiatri nazionale dell’esclusione degli odontoiatri dall’obbligo di nomina di un consulente ADR

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Parere della Commissione Albo Odontoiatri nazionale dell’esclusione degli odontoiatri dall’obbligo di nomina di un consulente ADR

Oggetto: nomina del consulente ADR per gli studi odontoiatrici.

In riferimento alla fattispecie indicata in oggetto e in considerazione dei vari quesiti proposti sull’argomento dalle CAO territoriali, si rileva quanto segue.

In prima analisi, nell’individuare il quadro normativo di riferimento nella direttiva n.2008/68/CE del 24.9.2008, recepita in Italia attraverso il D.Lgs. n. 35 del 27.1.2010, si rileva che tale direttiva ai sensi dell’art. 1, comma 1, del suddetto decreto, “si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto”. Inoltre, ai sensi dell’art 2, comma 1, lett. a), per ADR si intende “l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche”.

Ad oggi ai sensi della Direttiva 2020/1833/UE del 2 ottobre 2020, che modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, la normativa ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente ADR ad ogni impresa la cui attività comprende anche la spedizione di merci pericolose su strada (cap. 1.8.3.1 dell’ADR).

In particolare, la nomina del consulente ADR deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022, termine del periodo di deroga previsto dal capitolo 1.6.1.44. Tale capitolo afferma infatti che le “imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del capitolo 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.”

Al fine di individuare il campo di applicazione della suddetta normativa occorre evidenziare che l’art. 11 del D.Lgs. n. 35 del 27.1.2010 (Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose) ai commi 1 e 2, dispone che “1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall’ADR, RID, ADN. 2. Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza…”.

Ciò detto, dal tenore letterale della norma appare ictu oculi evidente la volontà del legislatore di escludere gli odontoiatri dall’obbligo di nomina di un consulente ADR in quanto le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” necessitano di un consulente ADR solo nella misura in cui siano connesse all’attività di trasporto merci pericolose o costituiscano un segmento funzionale di tale attività di trasporto.

Si rileva, altresì, che l’ADR del 2021 dispone al punto 1.3.8.1. che “Ciascuna impresa le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada o il relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico nominano uno o più consulenti per il trasporto di merci pericolose, responsabili di contribuire alla prevenzione dei rischi inerenti a tali attività nei confronti delle persone dei beni e dell’ambiente”.

Inoltre, il fatto che il produttore si occupi di riempire e chiudere il contenitore fornito dalla ditta trasportatrice non può considerarsi “operazione di imballaggio”, connessa invece al trasporto come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 35 del 27.1.2010. Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”) il produttore è obbligato a classificare correttamente e a conferire tali rifiuti a una ditta di smaltimento autorizzata, spettando conseguentemente a ultima e quindi al soggetto trasportatore delle merci pericolose la nomina del consulente ADR.

In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni, si rileva che a parere di questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 35 del 27.1.2010, gli odontoiatri debbano ritenersi esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR poiché le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” necessitano di un consulente ADR solo nella misura in cui siano connesse all’attività di trasporto merci pericolose o costituiscano un segmento funzionale di tale attività di trasporto.

Pertanto, riferendosi la Direttiva 2020/1833/UE alle imprese che effettuano spedizione e trasporto di merci pericolose su strada, la nomina del consulente ADR può ritenersi un adempimento rivolto agli speditori e non al produttore del rifiuto pericoloso (odontoiatra), che ha invece il compito di classificare e conferire tali rifiuti alla ditta di smaltimento a ciò autorizzata. Infatti, chi effettua il trasporto di merci è l’esercente dell’impresa che si obbliga a provvedere per conto del committente alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione o alle eventuali operazioni accessorie.

Raffaele Iandolo

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