Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia
Si rende noto che sulla GU n. 112 del 15-5-2010 è stata pubblicata la CIRCOLARE 11 marzo 2010, n. 1: “Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150″ il cui testo riportiamo per opportuna conoscenza:
Alle Amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
Premessa.
L’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, prevede che il certificato medico attestante l’assenza per
malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica,
direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica
che lo rilascia, secondo le modalita’ stabilite dalla normativa
vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel
settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo invia
immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di
appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che
l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra
descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici
convenzionati, la decadenza dalla convenzione.
Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008,
adottato ai sensi dell’art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, recante «Attuazione dell’art. 1, comma 810,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell’ambito
del Sistema pubblico di connettivita’», e nel decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentito l’INPS, del 26 febbraio 2010 adottato ai sensi dell’art. 8
del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
definisce le modalita’ per la predisposizione e l’invio telematico
dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS per il tramite del
Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
In tale contesto normativo, la presente circolare intende fornire
alcune indicazioni operative per l’attuazione delle nuove
disposizioni.
Nell’evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non
dovranno piu’ provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi
all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata a/r o
recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni,
con la presente circolare si intende:
dare informazioni ai medici sulle modalita’ con cui devono essere
effettuate la compilazione e l’invio della predetta certificazione;
dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri
e vantaggi della nuova procedura;
descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta
ricezione delle attestazioni di malattia trasmessi per via
telematica;
individuare un periodo transitorio, durante il quale sara’
possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in
alternativa a quello redatto e inviato con modalita’ telematiche;
fornire informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo art.
55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il certificato e l’attestato di malattia (intendendosi con tale
ultima espressione il certificato che non contiene l’esplicitazione
della diagnosi in osservanza alla normativa in materia di protezione
dei dati personali) sono redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010.
1. Soggetti tenuti alla trasmissione telematica.
Ai sensi dell’art. 55-septies citato, sono tenuti ad effettuare la
trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:
i medici dipendenti del SSN;
i medici in regime di convenzione con il SSN.
Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative
necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti
adempimenti.
2. Sistema di trasmissione dei certificati di malattia.
Tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile
dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
marzo 2008, sara’ possibile per i medici effettuare le operazioni di
predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia,
nonche’ le operazioni di annullamento o rettifica di certificati gia’
inviati.
Il medico curante potra’ usufruire dei servizi erogati dal SAC in
modalita’ multicanale, in particolare, secondo le seguenti modalita’:
a) il medico potra’ utilizzare il proprio sistema software
gestionale, opportunamente integrato a cura del fornitore del
software medesimo con le funzionalita’ necessarie, al fine di poter
usufruire dei servizi erogati dal SAC per effettuare le operazioni di
predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, le
operazioni di annullamento o rettifica di certificati gia’ inviati,
nonche’ le operazioni di stampa della copia cartacea dei certificati
e dei relativi attestati. Le specifiche tecniche dei servizi erogati
dal SAC in modalita’ web services sono rese disponibili sui siti
internet del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 marzo 2008;
b) il medico curante potra’ procedere alle operazioni di
predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle
operazioni di rettifica e annullamento di certificati gia’ inviati,
nonche’ alle operazioni di stampa della copia cartacea del
certificato di malattia e dell’attestato di malattia, attraverso
apposito sistema WEB. Il sistema WEB consentira’ anche di inviare
copia in formato pdf del certificato di malattia e dell’attestato di
malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno,
indicata dal lavoratore, nonche’ di inviare al numero di cellulare
indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali
dell’attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata
della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del
medico). L’accesso al sistema WEB e’ possibile attraverso link che
saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del
Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS. I servizi
erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di
sicurezza di quelli erogati tramite web services;
c) potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere
ai servizi erogati dal SAC, quali, ad esempio, sistemi di call
center, anche basati su risponditori automatici. La disponibilita’ di
tali ulteriori canali e le relative modalita’ di fruizione saranno
comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del
Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
marzo 2008, inoltre, alcune regioni stanno predisponendo Sistemi di
accoglienza regionali (SAR) che, una volta operativi, forniranno
direttamente ai medici che operano nell’ambito regionale i servizi
necessari per effettuare le operazioni di predisposizione e invio
telematico dei certificati di malattia e cureranno l’inoltro degli
stessi al SAC.
3. Utilizzo del sistema da parte del medico.
Per poter accedere ai servizi erogati dal SAC, il medico deve
disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da un codice
identificativo e da un PINCODE) rese disponibili secondo modalita’
che saranno comunicate sui siti internet del Ministero dell’economia
e delle finanze e dell’INPS.
Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del
certificato di malattia all’INPS, utilizzando una delle modalita’ di
cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea
del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in
alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta
elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in
formato pdf.
In caso di impossibilita’ da parte del medico di provvedere alla
stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia
ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta
elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti
in formato pdf, il medico provvede comunque a comunicare al
lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso. A
tale fine il medico potra’ inviare al numero di cellulare indicato
del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell’attestato di
malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e
cognome del lavoratore, nome e cognome del medico), utilizzando le
funzionalita’ messe a disposizione dal SAC (lettera b del paragrafo
2).
In caso di indisponibilita’ dei servizi erogati dal SAC, di cui al
paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore il certificato in forma
cartacea.
4. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E’ cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera
sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.
Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo stesso
l’indirizzo di reperibilita’ da inserire nel certificato, se diverso
da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza
comunicato all’amministrazione.
Il lavoratore puo’ chiedere al medico copia cartacea del
certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, anche in
alternativa, puo’ chiedere al medico di inviare copia degli stessi
alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica
certificata.
In caso di impossibilita’ da parte del medico di provvedere alla
stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia
ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta
elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti
in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di
protocollo identificativo del certificato emesso.
L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del
lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di
trasmetterla tramite raccomandata a/r alla propria amministrazione
entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia,
fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente
la propria assenza e l’indirizzo di reperibilita’, qualora diverso
dalla residenza o domicilio abituale, all’amministrazione per i
successivi controlli medico fiscali.
L’INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il
proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad
esso rilasciato, il lavoratore potra’ infatti accedere direttamente
al sistema I.N.P.S. per visualizzare il relativo attestato.
5. Trasmissione dell’attestato di malattia dall’INPS
all’amministrazione del lavoratore e adempimenti delle
amministrazioni.
L’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di
malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti
modalita’:
a) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall’INPS medesimo: entro venti
giorni dalla data della presente circolare, il datore di lavoro
pubblico dovra’ richiedere all’INPS le apposite credenziali di
accesso secondo le modalita’ comunicate dall’INPS medesimo tramite il
proprio sito istituzionale;
b) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
indicata dal datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico deve
comunicare il proprio indirizzo di casella di posta elettronica
certificata all’istituto nazionale di previdenza (INPS o INPDAP) che
gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti (ovvero ad
entrambi nel caso in cui la singola amministrazione abbia dipendenti
iscritti sia all’INPS che all’INPDAP), secondo tempi e modalita’ rese
note dall’INPS e dall’INPDAP tramite i rispettivi siti istituzionali.
Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro dovra’
inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa, ovvero alla
casella di posta elettronica certificata CEC-PAC, rilasciata
dall’amministrazione al lavoratore medesimo, gli attestati di
malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.
6. Tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza degli obblighi
di trasmissione per via telematica della certificazione medica.
Al fine di garantire l’effettivo adempimento della trasmissione per
via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che
derivano dall’applicazione del sistema in termini di economicita’ ed
efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche
disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito, l’art.
55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede:
«L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra
descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici
convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile
dai contratti o accordi collettivi».
Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa, si ritiene
opportuno precisare i tempi e le modalita’ di attuazione del nuovo
sistema, tenuto conto dell’esigenza di una sua introduzione graduale
ed uniforme sul territorio nazionale.
A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto
del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle
finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle
operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di
malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati
gia’ inviati, secondo le modalita’ di cui al paragrafo n. 2.
Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto
interministeriale di cui al periodo precedente, e’ riconosciuta
comunque la possibilita’ per il medico di procedere al rilascio
cartaceo dei certificati, secondo le modalita’ attualmente vigenti.
Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi
dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione
e’ effettuata esclusivamente per via telematica.
Per verificare la corretta funzionalita’ del sistema ed
eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel
mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata
di un mese, sara’ attuato un collaudo generale del sistema, secondo
modalita’ definite d’intesa con il Ministero della salute e con il
Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’ con la
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
La responsabilita’ per mancata trasmissione telematica del
certificato con l’eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si
configura solo all’esito dei periodi transitorio e di collaudo
(complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le
eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a
specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare
con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e
l’innovazione, d’intesa con il Ministro della salute e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, per le quali continua a non
essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel
citato decreto.
Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i soggetti
tenuti alla trasmissione telematica come indicati nel paragrafo 1,
con la precisazione che nei confronti dei medici convenzionati viene
in rilievo la responsabilita’ convenzionale regolata negli appositi
accordi.
Premesso che nell’art. 55-septies, comma 4, sono gia’ individuate
la struttura dell’illecito, le condotte sanzionate, l’ipotesi di
reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in
rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione,
rimane salva la possibilita’ per gli accordi ed i contratti
collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative nei
limiti della norma primaria espressamente qualificata come
inderogabile.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da cui
dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di
convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio
arbitrale).
Le amministrazioni che, in qualita’ di datori di lavoro, abbiano
conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione
telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente
trasmissione telematica da parte dell’INPS, ricevano dal dipendente
un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare
tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento
dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta
elettronica certificata dell’azienda di riferimento del medico. Le
ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini
dell’accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi
informativi anche dall’INPS.
Con riferimento alla struttura dell’illecito disciplinare
ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti, l’elemento
materiale dell’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via
telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioe’ nella
violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in
forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio
della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale
omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).
Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali
canoni dell’imperizia, della negligenza e dell’imprudenza, va
verificata anche in relazione alla disponibilita’ e al funzionamento
dei mezzi telematici richiesti.
Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilita’ e quindi di
insussistenza dell’illecito disciplinare, l’invio non tempestivo
della certificazione medica per temporanea interruzione della
connessione internet.
In concreto, nell’irrogazione della sanzione si deve tener conto
della gravita’ della violazione o omissione, nonche’ del grado della
colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel
rispetto dei principi di proporzionalita’ e adeguatezza tra illecito
e sanzione.
Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione
piu’ grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della
decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato puo’ essere
comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di
una nuova sanzione a carico di soggetto gia’ sanzionato per la
violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei certificati.
7. Raccomandazioni finali.
Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente
circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai
propri dipendenti.
In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle
regioni e province autonome, alle aziende sanitarie e agli ordini
professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli
esercenti la professione medica.
Roma, 11 marzo 2010
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 238