Comunicazioni informative sanitarie (Legge 30 dicembre 2018 n. 145)
In data 1 gennaio 2018, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021.
Nell’ambito della legge di cui trattasi, sono entrati in vigore i commi 525 e 536 dell’articolo 1, del provvedimento stesso. Si allega, ad ogni buon fine, il testo integrale dei commi di cui trattasi (Allegato 1) e si propongono, in attesa di ulteriori approfondimenti, le seguenti considerazioni:
Il comma 525, prevede che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli Albi degli Ordini delle Professioni Sanitarie, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano le loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2006 n. 248. Il dato fortemente innovativo riguarda l’esclusione nelle comunicazioni informative di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto ad una corretta informazione sanitaria. Occorre, preliminarmente chiarire che le informazioni previste dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono quelle relative alla possibilità di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine. Tutto ciò premesso, occorre stabilire quali sono gli elementi di carattere promozionale o suggestivo che non possono essere oggetto di comunicazione informativa sanitaria. Ad avviso di questa Federazione, gli Ordini dovranno fare riferimento agli articoli 55 e 56 del vigente Codice di Deontologia Medica, integrati anche da quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (la pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria).
Il comma 536, dell’articolo 1 della legge 145/2018, prevede, invece, che gli Ordini Professionali, in caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, procedano, anche su segnalazione della Federazione, in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti segnalando tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Si evidenzia, quindi, che gli Ordini sono tenuti a svolgere le procedure disciplinari e a segnalare, inoltre, le violazioni all’Autorità di cui trattasi. Gli Ordini possono intervenire ex-post e non ex-ante quando vengono segnalate violazioni di cui al comma 525, dell’articolo 1, della legge 145/2018. Si deve evidenziare, inoltre, che la legge ha individuato nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non nell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (ANTITRUST) l’Autority competente ad intervenire, oltre all’Ordine, per i provvedimenti sanzionatori. L’ultima innovazione di notevole spessore riguarda sempre il comma 536, che prevede che tutte le strutture sanitarie sono tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’Albo dell’Ordine competente per il luogo nel quale hanno la propria sede operativa.
Si segnala che tale disposizione dovrà essere posta in essere dai Direttori Sanitari già in carica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. E’ di tutta evidenza che questa disposizione ha lo scopo di garantire il controllo dell’Ordine sul Direttore Sanitario della struttura sanitaria che insiste sul suo territorio evitando le criticità spesso riscontrate di Direttori Sanitari iscritti ad un Ordine diverso dal luogo dove la struttura sanitaria era operativa. La Federazione, fornirà ulteriori delucidazioni qualora fossero evidenziati ulteriori dubbi interpretativi e problematiche sulla materia di cui trattasi.
Allegato 1:
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell’art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018.
- 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita’, comprese le societa’ di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignita’ della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
- 536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle societa’ iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.