D.L. 69/13 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia — Abrogazione certificati medici — Fascicolo sanitario elettronico Mediazione obbligatoria per cause derivanti da responsabilità medica —Trasmissione in via telematica del certificato medico digravidanza
In seguito a comunicazione della FNOMCeO si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 144 del 21 giugno 2013 – Suppl. Ordinario n. 50 – è stato pubblicato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Di seguito si riportano le disposizioni di maggior interesse per la professione medica e odontoiatrica:
L’art. 17 recante “Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico”(FSE) prevede che le regioni e le province autonome dovranno presentare il piano di progetto del FSE all’Agenzia per l’Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. Il FSE sarà istituito entro il 31 dicembre 2014. L’Agenzia per l’Italia digitale e il ministro della Salute dovranno valutare e approvare i progetti.
L’art. 32 concernente “Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro” apporta una serie di modifiche al D.Lgs. 81/08 recante norme in materia dì tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le principali novità è prevista la modifica dei parametri che rendono obbligatoria la redazione dell’unico documento di valutazione dei rischi. Viene poi introdotta la possibilità di attestare per mezzo di un modello ministeriale la valutazione dei rischi per aziende operanti nei settori a basso rischio, che saranno individuati per mezzo di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si rileva che allo stato attuale l’assistenza sanitaria è inserita nel rischio alto.
Da verificare la portata di questa disposizione al fine di approfondire se l’attività degli studi professionali medici e odontoiatrici possa rientrare nel rischio basso ed essere, quindi, distinta dall’attività svolta negli ospedali.
L’art. 32 aggiunge però tra l’altro un comma aggiuntivo all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce che “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato Xi. Ai fini del presente comma per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di tempo di un anno dall’inizio dei lavori.
L’art. 34 concernente “Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza” dispone che “all’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1bis.»
2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».
2. 2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l’amministrazione provvede nell’ambito delle risorseb umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
L’art. 42 recante “Soppressione certificazioni sanitarie” prevede l’abrogazione di tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Restano ovviamente in vigore gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
Sono quindi abrogate ad esempio le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di sana e robusta costituzione o del certificato di idoneità psico-fisica:
Per la iscrizione al corso superiore dell’istituto magistrale (Art. 2 R.D. 653/25);
– Per coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermiere (art. 17 R.D. 2330/1029);
– Per gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti (art. 3 del R.D. 1364/1933);
Ai fini del conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione (art. 8 del D.P.R. 402/2000);
– Limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. 1668/1956;
– Per gli aspiranti all’autorizzazione all’esercizio delle farmacie (art. 4 del R.D. 1706/38);
– Per il titolare o direttore di una farmacia che si assenti per motivi di salute per oltre 15 giorni (art. 31 del R.D. 1706/1938);
– Per gli aspiranti all’autorizzazione all’esercizio della farmacia (art. 5 del D.P.R. 1275/1971);
– Per i maestri di sci che siano in possesso della relativa abilitazione e che si debbano iscrivere all’albo dei maestri di sci;
– Per coloro che sono ammessi a svolgere il servizio civile; Per coloro che sono nominati giudici di pace.
Inoltre è abrogata la legge 22 giugno 1939, n. 1239 recante “Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici”.
L’art. 43 recante “Disposizioni in materia di trapianto” stabilisce che per rendere più efficiente l’operatività del sistema nazionale dei trapianti è introdotto l’obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema Informatico Trapianti gli atti di consenso all’espianto manifestato ai donatori. L’obiettivo è quello di accelerare le procedure finalizzate all’espianto e al trapianto degli organi.
Il capo VIII concernente misure in materia di mediazione civile e commerciale all’art. 84 apporta modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Esso di fatto ripristina la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause tra le quali si annoverano quelle derivanti da responsabilità medica. Si ricorda infatti che la Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012 aveva dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.Lgs. 28/10 nella parte che aveva imposto la mediazione obbligatoria (Comunicazione n. 97 del 17 dicembre 2012).
L’obiettivo della disposizione è il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense.
In particolare l’art. 84, comma 1, lett. b), inserisce un comma aggiuntivo all’art. 5 del D.Lgs. 28/10 prevedendo che<. “b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Tali disposizioni si applicano però decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.