Studi medici e odontoiatrici che occupano fino a 10 lavoratori -Valutazione dei rischi con procedure standardizzate a far data dal 1 giugno 2013 —Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Su segnalazione della FNOMCeO, si comunica, per opportuna conoscenza, che con nota del del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni)” il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare il Ministero precisa che, considerato il quadro normativo vigente, i datori di lavoro, che occupano fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013. Pertanto tutti i titolari Ci studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori dovranno a far data dal 1° giugno 2013 effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 (V. Comunicazione n. 95 del 11 dicembre 2012). Si rileva che, qualora una azienda che occupa fino a 1C lavoratori abbia già un proprio documento di valutazione dei rischi (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata), tal documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le procedure standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento legati alla natura dinamica del DVR.