TUTELA DEL DECORO E DELLA DIGNITA’ DELLA PROFESSIONE MEDICA -INCARICHI AL MEDICO COMPETENTE – BANDI SECONDO IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SU BASE D’ASTA

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TUTELA DEL DECORO E DELLA DIGNITA’ DELLA PROFESSIONE MEDICA -INCARICHI AL MEDICO COMPETENTE – BANDI SECONDO IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SU BASE D’ASTA

Avendo ricevuto dalla FNOMCeO la seguente comunicazione la pubblichiamo per opportuna conoscenza:

 Continuano a giungere a questa Federazione segnalazioni di bandi adottati secondo il criterio del massimo ribasso su base d’asta.

Si rileva inoltre che l’ulteriore elemento di criticità che si sta manifestando in una forma palese è rappresentato dal fatto che spesso la gran parte degli incarichi inerenti alla sorveglianza sanitaria sono gestiti da società di servizi che si frappongono tra pubbliche amministrazioni o aziende private e medico competente con possibile violazione dell’ad 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs 81/08 e s.m.i. che sancisce il carattere diretto del rapporto fra azienda e medico senza prevedere alcun tipo di figure intermedie, ma soprattutto venendo a costituire una situazione di intermediazione di manodopera intellettuale, esercitando anche una azione di dumping tariffario che mette evidentemente fuori questione tutti coloro che avessero desiderato partecipare per un equo compenso.

Si rileva inoltre che questa Federazione ritiene che la prestazione di un medico non possa essere ricompresa all’interno dei c.d. servizi sanitari e sociali di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006.

Si evidenzia invece che il conferimento di un incarico ad un medico integra un contratto d’opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, e come tale esula dalla nozione di contratto di appalto (così il Consiglio di Stato con sentenza 02730/2012 si è espresso con riferimento all’incarico conferito ad un avvocato che per analogia iuris deve ritenersi assimilabile alla prestazione di un medico).

Si ricorda che la FNOMCeO ritiene comunque che l’indizione di bandi di gara al ribasso per il servizio di sorveglianza sanitaria da parte di pubbliche amministrazioni e enti locali deve ritenersi in contrasto con l’elaborazione di corrette procedure per l’adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a violare nella gran parte dei casi anche il codice di deontologia medica.

Tale posizione ha trovato concorde il Ministero della Salute che con nota del 18 giugno 2010 ha sottolineato che “il c.d. servizio di sorveglianza sanitaria non può essere oggetto di gare di appalto al ribasso da parte di pubbliche amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del servizio stesso”.

Orbene va ricordato, inoltre, che l’art. 26 comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s. m. i. stabilisce che nei singoli contratti di subappalto e di appalto “devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso”.

Si sottolinea inoltre che le modalità di remunerazione previste dai bandi inerenti al conferimento di un incarico di medico competente non debbono porsi in contrasto con quanto previsto dall’art. 54, primo comma, del codice di deontologia medica, che dispone che “nell’esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati”, e dall’art. 2233, secondo comma, del Codice Civile, che prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione”, e dall’art. 70 del codice di deontologia medica che dispone che “il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni, tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato”.

Pertanto, stante quanto suesposto, gli Ordini provinciali dovrebbero invitare tutti i medici competenti potenzialmente interessati a non partecipare a simile gare che non rispettano i principi di deontologia professionale e che potrebbero anche dare luogo all’apertura di contenziosi da parte di altri colleghi.

In conclusione, al fine di tutelare il decoro e la dignità della professione medica, si invitano tutti gli ordini provinciali a valutare ai fini disciplinari il comportamento di quei medici che accettano incarichi che prevedano compensi così ribassati.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

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