Decreto-legge 24 gennaio 2012. N. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
Facendo seguito a precedente Comunicazione si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 – Suppl Ordinario n. 53 – è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2012, n. 27 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, al decreto-legge 24 gennaio 2012. N. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività“.
La Legge 24 marzo 2012, n. 27 reca tra l’altro disposizioni sulle professioni regolamentate (art. 9), sulle Società tra professionisti(art. 9-bis) e sul potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci(art. 11).
Si rileva che il provvedimento che era stato approvato con modifiche dal Senato della Repubblica non è stato emendato durante l’esame alla Camera dei Deputati, che nella seduta del 21 marzo 2011 ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di legge, già approvato dal Senato.
L’art. 9, comma 4, prevede in particolare che “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto ai cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”.
Ai fini di un maggior approfondimento si riportano, di seguito, copie degli artt. 9, 9-bis e 11.