Ancora necessari chiarimenti sulla PEC
Alcune società fornitrici di servizi internet stanno diffondendo agli iscritti, tramite posta tradizionale o e-mail la notizia della necessaria comunicazione al Registro delle Imprese della propria PEC. A tal proposito rassicuriamo gli stessi che a tale obbligo sono chiamate esclusivamente le imprese costituite in forma societaria. La legge introduce l’obbligatorietà della PEC sia per le imprese costituite in forma societaria che per i professionisti iscritti agli Ordini ma la comunicazione al Registro delle Imprese deve essere effettuata solo dalle imprese costituite in forma sociataria, mentre gli iscritti agli Albi Professionali devono comunicare il loro indirizzo PEC all’Ordine di appartenenza (invitiamo, quindi, comunque, chi ancora non lo avesse fatto di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarcelo appena attivato).
Per maggior dettaglio riportiamo i riferimenti legislativi:
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (testo)
Codice dell’amministrazione digitale (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93 e G.U. n. 6 del 10 gennaio 2010, S.O. n.8)
Il CAD prescrive che le amministrazioni utilizzino la PEC per comunicare con i soggetti interessati che ne facciano richiesta (Art. 6) e si dotino di una casella PEC per ciascun registro di protocollo (Art. 47, c. 3). Inoltre stabilisce che le comunicazioni di documenti tra le PA siano valide, ai fini della verifica della provenienza, se trasmesse attraverso sistemi di PEC (Art. 47, c. 2). In base all’Art. 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC. Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Art. 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2
“Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilitaà con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (testo integrale)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14)
La legge introduce l’obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti agli Ordini. Gli Enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull’Indice delle PA. Inoltre, tutte le comunicazioni tra Enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne.