Certificazione assenza per malattia – liberi professionisti
In riferimento anche ad alcune interpretazioni date sulla materia oggetto del presente articolo, la FNOMCeO ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti delle problematiche relative ai certificati rilasciati dai medici liberi professionisti ai fini dell’assenza per malattia:
In merito alla potestà certificativa si ricorda che, a specifica richiesta, ogni medico è deontologicamente tenuto a rilasciare certificazione attestante una condizione patologica e, sempre a richiesta, ad attestare l’inabilità lavorativa secondo normativa vigente (il certificato da consegnare al datore di lavoro, cartaceo o telematico, non deve prevedere la diagnosi, mentre deve prevederla la copia rilasciata al paziente e da inviare all’INPS).
Per quanto riguarda, in particolare, il tema della trasmissione telematica dei certificati di malattia occorre rilevare che la circolare n. 2 del 28 settembre 2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha chiarito che il nuovo regime di trasmissione telematica riguarda anche i medici liberi professionisti.
Nessuna esclusione è, quindi, formalmente prevista, non esistendo, però, per i medici liberi professionisti alcuna specifica sanzione per il mancato utilizzo della modalità telematica, come espressamente previsto dalla già citata circolare n. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
Occorre, quindi, chiarire che le numerose richieste delle credenziali di accesso per l’invio telematico che provengono dai sostituti dei medici di Medicina Generale che non svolgono anche attività convenzionata e dagli altri liberi professionisti possono essere accolte dagli Ordini cui lo stesso Ministero si è rivolto per la distribuzione delle credenziali stesse, costituendo quindi un servizio agli iscritti e non un obbligo.
E’ ovvio che le certificazioni di malattia rilasciate dai liberi professionisti devono tener conto, in ragione di quanto previsto dall’art. 25 della legge 183/2010 (cd. collegato lavoro) che ha esteso anche ai dipendenti privati le norme per i pubblici dipendenti, dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009 recante “Controlli sulle assenze” che stabilisce che “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”.
Per completezza, è opportuno rilevare che la certificazione di malattia di competenza del libero professionista rientra nel complesso della prestazione professionale resa, non potendo quindi costituire un onere ulteriore a carico del paziente.
Non vi è dubbio che il ruolo dell’odontoiatra, così come opportunamente ricordato in conclusione della sua nota dal Presidente della CAO Nazionale Renzo, necessita di ulteriori approfondimenti presso le competenti Amministrazioni verso le quali la FNOMCeO si è già attivata.
In riferimento alla suddetta problematica si porta a conoscenza degli iscritti che il nostro Ordine ha inoltrato alla SOGEI la richiesta di abilitazione in qualità di amministratore di sicurezza per il Direttore Amm.vo Rosario Dibilio, per cui, non appena espletate le necessarie procedure burocratiche, i liberi professionisti potranno ritirare presso la nostra segreteria il proprio PIN per l’inoltro delle certificazioni di malattia on-line.