MASTER ABILITANTE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE

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MASTER ABILITANTE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE

Decreto Interministeriale 15 novembre 2010 — “Master abilitante per le funzioni di medico competente”

Su segnalazione della FNOMCeO si ritiene utile comunicare che è stato emanato ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni il decreto interministeriale 15 novembre 2010 recante “Master abilitante per le funzioni del medico competente” (All. n.1). AI tempo stesso il Ministero della Salute con nota del 15 novembre 2010 (All. n. 2) ha risposto al quesito posto dalla FNOMCeO.
Come è noto l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale “sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datare di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività”.
Il comma sopraccitato deve, quindi, essere posto in correlazione con l’art. 1 del decreto interministeriale indicato in oggetto che dispone che “I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell’arco dei tre
anni anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di Il livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008″.
Pertanto, stante quanto sopraesposto, si rileva che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 non risultano in possesso del requisito per poter svolgere le funzioni di medico competente e, quindi, non possono essere iscritti negli elenchi dei medici competenti.
Si ricorda infine che a decorrere dal programma triennale di educazione continua in medicina 2011/2013 i medici competenti dovranno trasmettere agli Ordini provinciali di appartenenza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto 4 marzo 2009 recante “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro” la certificazione o l’apposita autocertificazione atta a comprovare il rispetto dell’obbligo formativo di cui all’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.

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