Ministero della Salute – Decreto 28 settembre 2020 recante “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale 2019-2022.”
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21-11-2020 è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto.
Il decreto, considerata la cronica carenza dei medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di scongiurare gravi disservizi nelle diverse aree della medicina generale e garantire la continuità assistenziale primaria e territoriale, consente, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativa al triennio 2019/2022, di mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in deroga alle disposizioni dell’art. 11 del decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 .
L’art. 1, comma 1, prevede che: “Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni di all’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell’art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo del decreto: