Proroga termine scadenza presentazione al 7.2.2020 della Domanda di inserimento nella graduatoria regionale della medicina generale valida per l’anno 2021

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Proroga termine scadenza presentazione al 7.2.2020 della Domanda di inserimento nella graduatoria regionale della medicina generale valida per l’anno 2021

Riportiamo quanto pervenuto dalla Regione Calabria con nota Prot. 36236/SIAR del 29/01/2020:

Sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di alcuni Ordini dei Medici in ordine alla domanda di inserimento nella graduatoria regionale della medicina generale valida per l’anno 2021. A tal proposito si precisa quanto segue:

  • la mancata indicazione nel modello della possibilità di indicare a quale graduatoria si partecipa va intesa come inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale, a valere per l’anno 2021, per tutti i settori di cui all’art.13; resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 8;
  • L’apposizione della marca da bollo (una sola marca da bollo) deve avvenire secondo le modalità previste nelle avvertenze contenute nell’allegato C) che di seguito si riportano:

“La marca da bollo, applicata nell’apposito spazio, dovrà essere annullata tramite l’apposizione della data e la firma sulla stessa e parte del modulo. Il codice identificativo della marca da bollo a 14 cifre deve essere riportato nell’apposito spazio posto in alto a sinistra del modulo di domanda.” A tal proposito si precisa che per mero errore nel riquadro della pagina vi è la seguente dicitura “Spazio per apposizione della marca da bollo, da annullare con data e firma” che non va tenuta in considerazione e nella parte sottostante va riportata la serie della marca da bollo.

In merito poi alla mancata previsione della possibilità di indicare se si tratta di primo inserimento o di integrazione titoli si riporta quanto indicato nelle avvertenze generali:

“La domanda dí inclusione nella graduatoria deve essere presentata ogni anno e può contenere o le sole dichiarazioni concernenti titoli e servizi precedentemente non autocertificati che comportino modificazioni al precedente punteggio a norma dell’art. 16 (art. 15, comma 3 A.C.N. 23.03.2005 come modificato dall’A.C.N. 21.06.2018) ovvero contenere tutti i titoli ed i servizi già autocertificati nelle precedenti istanze. In quest’ultimo caso non si terrà conto delle autocertificazioni prodotte negli anni precedenti che saranno interamente sostituite da quelle indicate nella presente istanza.”In merito alla possibilità, per chi si è laureato entro il 31.12.1994 di essere inserito in graduatoria per i soli affidamenti di sostituzione si fa presente che l’Art. 30 – esercizio attivita’ professionale – del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 prevede che:

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, hanno diritto ad esercitare l’attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

Mentre l’art. 2 dell’ACN 21.06.2018 prevede che ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento di sostituzione: c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale; d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994; e) medici iscritti ai corsi di specializzazione.

Inoltre, si rammenta che nell’Allegato A), tra le dichiarazioni, vi è quella del conseguimento della data di laurea con il relativo voto.

Infine, si fa presente che l’errato numero di telefono non inficia l’individuazione della titolarità del trattamento dei dati.

Alla luce dei suddetti chiarimenti si ritiene di poter aderire alle richieste degli Ordini dei Medici concedendo una breve proroga di gg. 7.

Pertanto, il termine ultimo scadrà il 7.2.2020.

IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Antonio Belcastro

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