Obbligo formativo ECM per medici e odontoiatri
Si richiama nuovamente l’attenzione sul fatto che medici e odontoiatri hanno l’obbligo di ottemperare alle attività di formazione continua mediante l’acquisizione di crediti ECM.
Infatti, l’art.16 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private o di libero professionista.
Inoltre, si rileva che l’art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che “il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”.
Si sottolinea che i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Si ricorda che la suddetta Commissione ha adottato una delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari all’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM.
Nello specifico, sono state approvate alcune importanti modifiche riguardanti:
- la possibilità per tutti i professionisti, che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019;
- il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di:
- Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
- Tutoraggio individuale
- Formazione all’estero
- Autoformazione per la quale è previsto l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili per il triennio 2017- 2019.
- l’esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Pertanto, sollecitiamo i carissimi colleghi iscritti al nostro Albo Professionale all’adempimento dell’obbligo formativo, invitavi a consultare la vostra posizione ECM, collegandovi all’area riservata del COGEAPS e registrandovi, qualora non lo aveste già fatto all’indirizzo: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot Si ricorda che nell’area riservata è consentito inserire l’eventuale documentazione mancante che sia in possesso del professionista, entrando su “Partecipazione ECM” e successivamente su “Crediti” (Esempio FIGURA successiva – con sequenza Operazione 1 e Operazione 2):
Dalla schermata che comparirà, come da Figura sotto riportata, si potranno inserire i singoli eventi formativi, allegando l’autocertificazione accompagnata alla scansione del documento di riconoscimento e l’attestato in possesso: