Le prestazioni professionali relative a sostituzione tra Colleghi (B2B), svolte in ambito sanitario, devono sempre essere documentate a mezzo fatturazione elettronica.
Con l’Interpello n. 78 del 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che, in ambito sanitario, le prestazioni professionali inerenti i rapporti c.d. B2C (Business To Consumer*) non devono essere documentate attraverso la fatturazione elettronica, limitatamente al periodo di imposta 2019.
Sotto il profilo normativo, l’esclusione dalla fatturazione elettronica, per tutte le prestazioni sanitarie svolte nei riguardi delle persone fisiche, si ricava dalla interazione di n. 2 specifiche disposizioni, e precisamente:
- – dall’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) che esonera dalla fatturazione elettronica coloro che sono obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria; e
- – dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135**, che ha esteso l’esonero, di cui al punto precedente, anche ai soggetti che, pur operando in ambito sanitario – come, ad esempio, i podologi, i fisioterapisti, i logopedisti, ecc. – non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con esclusivo riferimento alle fatture per prestazioni effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Da un impianto normativo così articolato discende che, limitatamente al periodo di imposta 2019, le prestazioni professionali che, invece, non sono fatturate direttamente a persone fisiche (ovvero a pazienti) per specifiche attività assistenziali/sanitarie– c.d. B2B (Business to Business***) – andranno tutte documentate attraverso la fatturazione elettronica via Sdi (Sistema di Interscambio). Nell’ambito dei rapporti B2B – per i quali è disposta la fatturazione elettronica – sono da ricomprendersi anche i rapporti fra il medico sostituto ed il sostituito, considerando che tali fatture:
- – non devono essere trasmesse al sistema T.S.;
- – non recano dati sensibili, limitandosi ad indicare le prestazioni di attività professionale in sostituzione rese nel periodo.
Di conseguenza, le prestazioni professionali relative a sostituzione tra Colleghi (B2B) nell’ambito della Medicina Generale devono sempre essere documentate a mezzo fatturazione elettronica.
L’obbligo di emettere la fatturazione elettronica, però, non sussiste per l’ipotesi in cui il medico sostituto sia un soggetto annoverabile fra i c.d. “nuovi forfettari”, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.
Conseguentemente, ove il volume di affari dovesse rientrare nella soglia di €. 65.000,00 (sessantacinquemila,00), il Medico sostituto sarebbe, in ogni caso, esonerato dall’emissione della fattura in formato elettronico, fermo restando il suo diritto di poter optare, anche in un secondo momento, per il regime ordinario, attraverso una comunicazione nel Quadro VO della dichiarazione annuale IVA, da presentarsi successivamente alla scelta operata (c.d. a consuntivo). Commissione Fisco FIMMG
* Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
** Ai sensi del comma 2, dell’art. 9-bis del D.L. n. 135 del 2018 “… le disposizioni di cui all’art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
*** Cessioni di beni o prestazioni di servizi tra aziende/professionisti
Commissione Fisco FIMMG