Pubblicità informativa, i paletti di Fnomceo per contrastare spot illusori
FONTE http://www.odontoiatria33.it
Pubblichiamo su segnalazione del Presidente CAO, Dr Giovanni Rubino, il seguente approfondimento di Mauro Miserendino di Odontoiatria33
Non dire falsità, non suscitare illusioni, non avere scopi smaccatamente promozionali, non “usare” dati di pazienti per la propria immagine: sono alcuni dei criteri importanti con cui verranno giudicate le promozioni al pubblico di medici, dentisti e società di professionisti dagli Ordini nei prossimi mesi. A dettarle, la Federazione degli Ordini nelle due componenti, medica e odontoiatrica, in una comunicazione -la numero 9 – ai presidenti. Siano essi persone fisiche o società, la Finanziaria 2019 impone sulle comunicazioni informative dei sanitari iscritti agli ordini il controllo (successivo e non preventivo) da parte dei consigli provinciali.
Lo fa sulla scorta dell’emendamento della deputata odontoiatra Rossana Boldi (Lega) recepito ai commi 525 e 536 della legge. Secondo tale emendamento, i messaggi al pubblico possono contenere solo informazioni consone con la legge 248/2006, che consente di esplicitare i titoli, le eventuali specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto e i suoi costi. Sono vietate comunicazioni “suggestive” o promozionali. Per chiarire cosa significhino i due aggettivi, i presidenti della Federazione Filippo Anelli e della Commissione Albo Odontoiatri Raffaele Iandolo hanno offerto ai 106 presidenti provinciali dei medici e ai 106 presidenti odontoiatri le coordinate del Codice Deontologico agli articoli 55 e 56 e innanzi tutto quelle del Dpr 137 del 2012. Quest’ultimo all’articolo 4 comma 2 parla di “pubblicità informativa”, che dev’essere “funzionale all’oggetto, veritiera e corretta”, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere “equivoca, ingannevole e denigratoria”. Per l’articolo 55 del Codice, il medico non deve suscitare infondate attese ed illusorie speranze (lo si scrive in relazione alla divulgazione di notizie non ancora accreditate dalla comunità scientifica), mentre per l’articolo 56 medici singoli o società tra professionisti non possono patrocinare o avallare in sanità pubblicità a fini esclusivamente commerciali, a meno -è interpretazione prevalente- non si tratti di caratteristiche obiettive di prestazioni sanitarie.
I presidenti FNOMCeO e CAO ricordano anche il comma 536 della Finanziaria: in caso di violazione sulle comunicazioni da parte dell’iscritto, gli Ordini provinciali, anche su segnalazione della Federazione, procedono in via disciplinare, e nel contempo segnalano tutto all’Authority per le comunicazioni al fine dell’adozione di eventuali interventi sanzionatori. Nella comunicazione si sottolinea implicitamente come l’ente investito dagli Ordini non sia l’Antitrust, che con la Federazione ebbe un contenzioso di anni a seguito delle pronunce degli Ordini sui messaggi degli iscritti e della presunta inadeguatezza del Codice Deontologico, successivamente all’approvazione della legge Bersani, culminata in una sentenza del Consiglio di Stato che fece tramontare ogni ipotesi di sanzione per la FNOMCeO.
Un secondo capitolo nella comunicazione ai presidenti OMCeO e CAO provinciali riguarda l‘obbligo imposto dallo stesso comma di far guidare ogni struttura facente capo a una società a un direttore sanitario iscritto all’Albo della provincia dove quella struttura ha sede. Le strutture di questo tipo dovranno dotarsi di direttore sanitario in regola in pratica da maggio di quest’anno; il motivo della norma è che direttori sanitari “responsabili” dei comportamenti nelle loro strutture non sono stati perseguiti dagli Ordini delle province in cui esercitavano perché iscritti ad altri Ordini provinciali. La FNOMCeO non confina questa norma alle sole strutture odontoiatriche e “fornirà ulteriori delucidazioni qualora fossero evidenziati ulteriori dubbi interpretativi e problematiche sulla materia”.