DDL 886 – Decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale — approvato emendamento recante “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”
Si ritiene opportuno segnalare che la Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 26.11.18, durante l’esame in sede referente del disegno di legge n. 886 (Decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale), ha approvato un emendamento presentato dal relatore, Sen. Emiliano FENU, recante “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”, che prevede che “per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata” (All. n. 1).
Si sottolinea che l’esonero non riguarderà in ogni caso la parte passiva, ovvero la ricezione dei documenti di fatturazione in formato elettronico da parte dei fornitori. Si rileva che il provvedimento, una volta approvato dall’Assemblea del Senato della Repubblica, deve passare all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
In conclusione si sottolinea che il decreto-legge n. 119, del 23 ottobre 2018, (G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018), deve essere convertito in legge entro il 22 dicembre 2018.
Sarà cura della FNOMCeO seguire l’iter di approvazione definitiva del disegno di legge indicato in oggetto.
All. 1:
Proposta di modifica n. 10.0.100 al DDL n. 886
10.0.100
IL RELATORE
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari)
1. Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.».