Obbligo legge di Bilancio 2018
Obbligo pagamento stipendio con bonifico dal 1° luglio 2018: ecco le regole
Riteniamo utile richiamare l’attenzione, per tutti gli iscritti all’Albo che hanno dipendenti, sulle seguenti nuove disposizioni incluse nella legge di Bilancio 2018 che stabilisce esplicitamente che i datori di lavoro o committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato:
Queste nuove regole sul pagamento degli stipendi sono contenute nei commi 910, 911, 912, 913 e 914 (sotto riportati), art. 1, della Legge di Bilancio 2018.
Il comma 910 stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa tramite banche o uffici postali con i seguenti mezzi di pagamento:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Importante è inoltre quanto previsto al comma 912, in cui viene disposto che la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Commi 910, 911, 912, 913 e 914 , art. 1, della Legge di Bilancio 2018
910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche’ di eta’ non inferiore a sedici anni.
911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la societa’ Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonche’ degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018.