OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE NELL’ANAGRAFICA DELL’ORDINE
Ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, si ricorda che è obbligo depositare all’Ordine il titolo di specializzazione conseguito.
Lo ribadisce la Federazione Nazionale con comunicazione n. 49 e 49-BIS rispettivamente del 12 e 16 maggio scorso, così come previsto dai commi del soprariportato articolo, che testualmente prevedono:
“3. In apposita colonna dell’albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l’autorità, il luogo e la data del rilascio.
- In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità”.
Si rende pertanto necessario garantire al più presto, a beneficio dei cittadini e delle Istituzioni, i dati completi relativi a tutti i medici specialisti, al fine del rispetto della soprariportata normativa.
Pertanto la Federazione Nazionale, nell’ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento previsti dall’articolo 15 del D.Lgs.C.P.S. 13.9.1946 n. 233, nonché quale detentrice dell’Albo Unico Nazionale sia sensi dell’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ha disposto quanto segue:
- a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione (17.5.2017) per quanto concerne le richieste di nuova iscrizione, gli Ordini dovranno rendere noto all’iscritto l’obbligo giuridico e deontologico di depositare, non appena conseguiti, i titoli di specializzazione;
- entro tre mesi dal ricevimento della presente (quindi entro il 12 agosto 2017), per quanto concerne le iscrizioni già avvenute, gli Ordini dovranno ottenere dalla totalità dei propri iscritti i relativi titoli di specializzazione, anche attraverso la previsione di azioni disciplinari, nel caso di inadempimento da parte degli stessi iscritti, per violazione dell’articolo 64, commi 1 e 2 del Codice di deontologia medica che prevedono testualmente: ” 1 . Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento.
- Il medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’Ordinamento”.
Pertanto, tutti gli iscritti che non avessero adempiuto a quanto sopra, sono invitati entro il 12 agosto 2017 a depositare obbligatoriamente all’Ordine, l’autocertificazione di conseguita specializzazione al fine di evitare l’inizio di procedure di azioni disciplinari in caso di inadempimento.
Si ricorda che il modulo dell’autocertificazione è scaricabile dal sito www.omceovv.it Sezione Modulistica e va accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Federazione Nazionale ribadisce ancora, che la sopradescritta iniziativa, oltre a corrispondere ad un adempimento di legge, va apprezzata come significativo riconoscimento sia del percorso professionale dei medici e degli odontoiatri, sia delle prerogative della Federazione e degli Ordini in relazione al ruolo svolto per corretto esercizio professionale.
ALBO E MASTER UNIVERSITARI
Con la stessa comunicazione n. 49 del 12 maggio scorso, di cui al precedente articolo, la Federazione Nazionale informa di aver avuto un incontro con il MIUR ed il Ministero della Salute in data 21 marzo 2017 in merito a numerose richieste da parte degli Ordini Provinciali e da iscritti circa l’inserimento nell’Albo dei titoli post laurea (Master e Dottorati di ricerca) rilasciati da Università telematiche.
Nel corso della riunione sono emersi alcuni punti di rilevante interesse.
In primo luogo, esaminando la normativa che disciplina il contenuto dell’Albo, è emerso l’obbligo di inserire nell’Albo i titoli di specializzazione, così come previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
In merito all’inserimento nell’Albo di titoli rilasciati da Università telematiche, sono emerse alcune considerazioni.
I rappresentanti del MIUR hanno evidenziato l’impossibilità di introdurre disparità di trattamento tra i titoli di Master rilasciati dalle tradizionali Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e quelli rilasciati dalle Università telematiche riconosciute dal MIUR, atteso che le medesime, pur non potendo istituire Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria, sono però legittimate al rilascio di titoli giuridicamente equiparati a quelli delle tradizionali Università.
In secondo luogo, considerata la complessità nel valutare, in carenza di una normativa esaustiva, la pertinenza e la non eccedenza dei Master rispetto allo svolgimento della professione, data anche la eterogeneità dei titoli rilasciati dalle stesse Università telematiche — con l’indubbio rischio di creare disparità di trattamento sia tra gli iscritti, sia tra i vari titoli post laurea oggetto di richiesta di inserimento nell’Albo — si è rilevata, unanimemente, l’opportunità di eliminare negli Albi l’annotazione di tutti i Master, a prescindere dall’Università di provenienza, garantendo in tal modo piena parità di trattamento tra gli iscritti.
Tali titoli, del resto, oltre a non essere menzionati nella legge istitutiva degli Ordini e nel Regolamento di esecuzione, non hanno alcuna valenza ai fini concorsuali, bensì corredano semplicemente il curriculum professionale dell’iscritto, pertanto sarà possibile inserirli nel fascicolo personale del professionista che ne farà richiesta, nonché utilizzarli ai fini della pubblicità dell’informazione sanitaria.
Alla luce di quanto sopra, si avvisano tutti gli iscritti che avessero depositato i titoli di Master rilasciati dalle tradizionali Facoltà di Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria, o rilasciati dalle Università Telematiche, che gli stessi faranno parte del proprio fascicolo personale e non saranno ricompresi nei titoli che formano l’Albo.