MEDICI COMPETENTI: certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti ECM previsti

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MEDICI COMPETENTI: certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti ECM previsti

Secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”  e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

La certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica (PEC) del Ministero della salute medicicompetenti@postacert.sanita.it.

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