CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 20/16 – IRAP MEDICI

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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 20/16 – IRAP MEDICI

Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 20 del 18.5.16 (All. n. 1) recante “Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti”.

Come è noto il comma 125 della legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016) prevede che “all’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale”.

L’Agenzia delle Entrate nella suddetta Circolare chiarisce che “la norma ha la finalità, in sostanza, di escludere dall’IRAP i redditi professionali derivanti dall’attività medica svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione, qualora gli stessi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l’attività svolta all’interno di una struttura ospedaliera, e quindi avvalendosi di un’organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse”. L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che “tenuto conto della ratio della disposizione, si ritiene che la dizione reddito complessivo, contenuta nella norma per indicare il termine al quale rapportare la percentuale derivante dalla attività svolta presso la struttura ospedaliera, intenda riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività esercitata al di fuori di detta struttura. Ai fini in esame non risulterebbero, infatti, rilevanti le altre categorie di reddito che, ai sensi dell’art. 8 del TUIR, concorrono alla determinazione del reddito complessivo ma non rilevano ai fini IRAP (redditi di lavoro dipendente, fondiari, diversi)”.

Per quanto concerne il medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta”.

Infine l’Agenzia delle Entrate richiama la Sentenza n. 7291/16 della Corte di Cassazione a sezioni unite che ha affermato che la medicina di gruppo non è assimilabile all’associazione fra professionisti, e che la spesa sostenuta per la collaborazione di terzi, vale a dire la quota per il servizio di segreteria telefonica e per prestazioni infermieristiche, è di modesta e contenuta entità, non idonea ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione postulata dalle norme impositive.

(Leggi All. n. 1)

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