Nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019

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Nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019

Riceviamo dalla Corte di Appello di Catanzaro il seguente Bando e lo pubblichiamo per gli eventuali interessati:

Oggetto: Nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019

 

Si comunica, per la cortese massima diffusione, che sono aperti i termini di presentazione delle domande per la nomina o la conferma a Giudice Onorario della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello per il triennio 2017- 2019, per la copertura di complessivi no 12 posti, di cui n° 6 posti per esperti di sesso maschile e n° 6 posti per esperti di sesso femminile.

Sul sito del CSM (www.csm.it <http:/www.csm.it>) sono reperibili la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019 approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 21 ottobre 2015.

La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra il 18 novembre 2015 e i118 dicembre 2015. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i Minorenni e una per la sezione per i minorenni della Corte di Appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d’Appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L’eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio.

La domanda di nomina o di conferma deve essere presentata secondo le seguenti modalità: il candidato deve collegarsi al sito internet del CSM www.csm..it, alla voce Magistratura onoraria- Giudici onorari minori/i , e compilare il modulo “Mod. A-Min”, disponibile dal 18 novembre 2015; dopo aver completato l ‘inserimento dei dati e la registrazione, il candidato deve stampare la domanda, firmarla in calce e consegnarla ovvero farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 4, commi 4, 5 e 6 del bando di concorso, all’Ufficio per il quale la domanda è proposta.

L’omissione anche di una soltanto delle suddette modalità di presentazione determina l inammissibilitàdella domanda.

All’atto della presentazione della domanda l’aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, e succ. mod., l ‘esistenza dei requisiti indicati dall ‘art. 1, comma l , del bando di concorso.

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