Parere del Consiglio di Stato sull”obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie
Si ritiene opportuno inviare la nota del Ministero della Salute con la quale viene trasmesso il parere del Consiglio di Stato, sez II, n 486 del 19 febbraio 2015 inerente alla fattispecie indicata in oggetto su richiesta della FNOMCeO (All. n. 1).
Si rileva che il Consiglio di Stato ritiene che “l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dal capoverso dell’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie”.
In conclusione non si può quindi non sottolineare che anche la FNOMCeO, con nota trasmessa il 4 settembre 2014 al Ministro della Salute, Beatrice LORENZIN, si era espressa in questo senso (AII. n. 2).