Codice di Deontologia Medica e Antitrust – Sviluppi dell’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Cari Presidenti,
la FNOMCeO ha preso atto dei recenti sviluppi dell’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conclusa con il provvedimento sanzionatorio pubblicato sul bollettino dell’AGCM del 24 settembre 2014 inerente alle previsioni di cui agli artt.54, 55 e 56 del Codice di Deontologia Medica approvato nel 2006.
Nel medesimo dispositivo l’AGCM ha inoltre intimato la rimozione delle condotte oggetto di contestazione, riconducibili anche agli artt. 54 e 56 del Codice di Deontologia Medica approvato nel 2014, là dove sono consentite le prestazioni di visita gratuita purché tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale (art 54) e segnatamente ad alcuni aggettivi in esso contenuti – non presenti nel dettato di legge e ritenuti d’ostacolo alla concorrenza e al divieto per il professionista di poter svolgere pubblicità comparativa delle prestazioni (art 56).
Il provvedimento dell’AGCM è stato impugnato avanti al TAR per il Lazio (si allega memoria presentata dal collegio di difesa all.n.1) che contiene tutte le motivazioni che la FNOMCeO pone a sostegno della validità degli articoli 54,55 e 56 del Codice di Deontologia Medica. La domanda cautelare per la sospensione dell’esecutività del provvedimento formulata nel ricorso è pervenuta all’esame della I sezione del TAR all’udienza del 17 dicembre 2014, nella quale la domanda di sospensiva non è stata accolta essendo stata riunita alla decisione nel merito, con l’intesa tra i nostri legali e il legale dell’AGCM (Avvocatura dello Stato) che il provvedimento non sarebbe stato posto in esecuzione. L’udienza di merito è infatti fissata per il 25 marzo p.v.
Successivamente alla presa d’atto della sanzione (resa ufficiale con la pubblicazione sul Bollettino dell’AGCM del 24 settembre 2014), in occasione del Comitato Centrale tenutosi a Piacenza il 26 settembre 2014, è stato costituito un apposito gruppo di studio sulle problematiche connesse alla pubblicità dell’informazione sanitaria che – in stretto collegamento con il collegio difensivo – sin dalla prima riunione tenutasi il 9 ottobre 2014 ha analizzato i possibili interventi idonei a dare risposta ai rilievi dell’AGCM.
L’Autorità ha concesso termine fino al 31 gennaio 2015; essendo tale termine insufficiente rispetto alla data dell’udienza, la FNOMCeO ha predisposto una comunicazione per gli Ordini con l’invito a sospendere l’applicazione delle parti delle norme deontologiche contestate (artt. 54 e 56) quanto meno fino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Giudiziaria.
Le disposizioni deontologiche ritenute restrittive sono l’art. 56 del Codice di Deontologia Medica per quanto concerne gli aggettivi “prudente, trasparente, obiettiva e pertinente” che, non essendo contenuti nel testo della legge di liberalizzazione della pubblicità, sono stati ritenuti suscettibili di applicazione restrittiva; parimenti è stato ritenuto per il divieto di poter svolgere “pubblicità comparativa delle prestazioni”.
Anche l’art. 54 del Codice di Deontologia Medica è stato ritenuto restrittivo della concorrenza là dove pur ammettendo la possibilità della gratuità delle prestazioni ne delimita il campo aggiungendo “purché tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale”.
Considerato infine che in data 5 febbraio 2015 con prot. n. 1166 è pervenuto dall’AGCM un sollecito relativo all’invio della relazione di ottemperanza di cui alla lettera d) della delibera della medesima Autorità del 4 settembre 2014 che dispone che “la FNOMCeO assuma misure atte a porre termine all’illecito riscontrato e che entro il 31 gennaio 2015 dia comunicazione all’Autorità delle misure a tal fine adottate trasmettendo una specifica relazione scritta”,
La FNOMCeO invita i Presidenti degli Ordini e i Presidenti CAO nonché i componenti delle Commissioni di Albo titolari dei procedimenti disciplinari ad operare fino a nuova comunicazione:
1) sospendendo l’applicazione dell’art 54 del Codice di Deontologia Medica del 2014 là dove, pur ammettendo la possibilità della gratuità delle prestazioni, ne delimita il campo aggiungendo “purché tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale”;
2) sospendendo l’applicazione dell’art. 56 del Codice di Deontologia Medica per quanto concerne gli aggettivi “prudente, trasparente, obiettiva e pertinente”, parole ritenute dall’AGCM restrittive della concorrenza;
3) sospendendo l’applicazione dell’art 56 del Codice di Deontologia Medica nella parte
in cui fa divieto di poter svolgere “pubblicità comparativa delle prestazioni”.
Invita inoltre gli Ordini a:
a) dare opportuna evidenza informativa a tale indirizzo fermo restando l’applicazione delle parti non contestate;
b) vagliare eventuali segnalazioni, esposti, denunce inoltrati agli Ordini relativi a messaggi pubblicitari o condotte ritenute in contrasto con i richiamati precetti deontologici senza tenere conto degli incisi richiamati fino al pronunciamento nel merito.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate allo stato degli atti potrebbe costituire motivo per un’ulteriore sanzione da parte dell’AGCM.
Cordiali saluti
Amedeo Bianco
Leggi la Comunicazione della FNOMCeO
Leggi la memoria presentata dal collegio di difesa (all. n. 1)