Accordo OMCeO Vibo Valentia e AIFI Regione Calabria
Riportiamo accordo formulato tra il nostro Presidente ed il Presidente dell’AIFI Regione Calabria:
Dott. Antonino Maglia
Presidente OdM di Vibo Valentia
Car.mo Presidente, con la presente formalizzo l’accordo, preso nel nostro ultimo incontro avuto il 24 marzo 2014 presso la Loro sede istituzionale, nel formulare una lettera con i vari riferimenti di Legge che istituiscono la Professione del Fisioterapista, per poter informare i medici afferenti a quest’Ordine, e collaborare con AIFI a “contenere” il dilagante fenomeno dell’abusivismo professionale.
L’A.I.FI (Associazione Italiana Fisioterapisti) si propone lo scopo di rappresentare, tutelare e promuovere a livello nazionale la categoria dei Fisioterapisti, coniugando gli interessi professionali e formativi dei suoi membri con i bisogni ed i diritti della collettività in generale e dell’utenza di volta in volta direttamente interessata in particolare.
Con D.M.S. del 14 aprile 2005 la scrivente è stata infatti individuata dal Ministero della Salute quale Associazione rappresentativa dei Fisioterapisti nel Paese, essendo in possesso dei requisiti di effettiva rappresentatività su tutto il territorio nazionale, con conseguenti articolazioni organizzative presenti in 19 Regioni.
L’art. 6 del d.lgs. n. 502/1992, nel più ampio disegno di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, ha definitivamente chiarito che la formazione del personale destinato a ricoprire le mansioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, avviene esclusivamente in ambito universitario (comma 3), affermazione, questa, ribadita successivamente dall’art 4-quater del d.l. 5 dicembre 2005 n. 250, convertito in Legge 3 Febbraio 2006 n. 27.
La riforma dei profili professionali sanitari e della loro formazione è completata con la soppressione dei corsi previgenti. In particolare, l’art. 6, comma 3, del citato d.lgs. 502/1992 ha previsto che “I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (34), sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso”.
In altre parole, il legislatore delegato ha inteso porre un termine finale ai vari percorsi formativi preesistenti che non si concludevano con il rilascio di un diploma universitario, ma di meri “attestati” o “diplomi”. Ciò con l’unica clausola di salvaguardia che lo studente, che si fosse iscritto entro il 31 dicembre 1995 al primo anno di tali corsi, aveva diritto al completamento degli studi. Pertanto, i vecchi corsi di formazione professionale sono stati soppressi dal 1° dicembre 1996 e tale termine è categorico nella volontà ed espressione del legislatore delegato.
Con D.M. Sanità n. 741/1994 sono stati istituiti la figura ed il relativo profilo professionale del Fisioterapista, che hanno sostituito le pregresse figure del terapista della riabilitazione e del massofisioterapista (con diploma triennale).
Successivamente, il D.M. Sanità 27 luglio 2000 ha indicato i titoli e i diplomi del pregresso ordinamento giuridico ritenuti equipollenti, ai sensi della legge 26febbraio 1999 n. 42, al diploma (oggi Laurea) di Fisioterapista.
Riferimenti legislativi italiani
- D.M. 741/94, profilo professionale del fisioterapista.
- Legge 26 febbraio 1999, n.42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
- Legge 10 agosto 2000, n.251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.
- Legge 1 febbraio 2006, n.43 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Su QS del 3 aprile c.a. è stato pubblicato un articolo che comunicava l’approvazione del Senato del ddl che modifica l’art. 348 del codice penale in materia di abusivismo professionale con sanzioni più aspre e reclusione fino a 4 anni.
E’ su queste basi che chiedo a nome dell’Associazione una collaborazione a diffondere, tra i vari Medici di base e loro pazienti, con adeguata attenzione e a tutela dei propri assistiti questo comunicato, sottoscrivendolo con il sottoscritto Dott. Giuseppe Facciolo rappresentante legale dell’AIFI Regione Calabria.
Vibo Valentia, li 09/04/2014
Dott. Giuseppe Facciolo Dott. Antonino Maglia
Questo perché il vero FISIOTERAPISTA:
E’ IN POSSESSO
- Della Laurea in Fisioterapia
- Oppure del Diploma universitario di Fisioterapista
- Oppure di un titolo equivalente (ai sensi della Legge 42/99)
E’ UN PROFESSIONISTA SANITARIO
Che svolge attività di prevenzione, cura e riabilitazione
delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive.
Per farlo, uso terapie manuali, fisiche, strumentali e massoterapiche.
E’ IN GRADO
-
Se me lo chiedi, di esibire il titolo di studio o la tessera di iscrizione all’AIFI
- Di rilasciarti la ricevuta sanitaria esente iva per il pagamento
delle prestazioni professionali
- Di mostrarti gli attestati di aggiornamento professionale
E’ TENUTO
- Ad informarti sugli interventi riabilitativi che ritengo più appropriati
- A concordare con te gli obbiettivi, i tempi e le modalità di attuazione
del programma riabilitativo
- · A svolgere la mia professione nel rispetto dell’ordinamento giuridico
- · Ad operare nel rispetto delle normative in materia di tutela della privacy
- · A collaborare con i tuoi sanitari di fiducia
CHI NON RISPETTA QUESTE REGOLE E’ UN ABUSIVO.
E STA ABUSANDO DELLA TUA SALUTE.