PAGAMENTI ELETTRONICI — OBBLIGO DEI POS PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2014

Medice Cura Te Ipsum

PAGAMENTI ELETTRONICI — OBBLIGO DEI POS PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2014

Si ritiene opportuno segnalare che l’art. 15, comma 4, del D.L. 179/124, convertito nella L. 221/12 ha sancito che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. AI comma 5 dell’art. 15 del D.L. 179/12 è stato poi previsto che “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.

Pertanto, stante il quadro normativo sopra esposto, si rileva che a partire dal 1 gennaio 2014 i professionisti non potranno rifiutarsi di accettare dal cliente il pagamento delle proprie prestazioni professionali attraverso carte di debito (dunque il diffuso circuito bancomat, ma allo stesso tempo non possono escludersi in via preventiva le ulteriori carte di debito operanti in altri circuiti quali maestro e V-pay). Si sottolinea inoltre che il legislatore non fa menzione delle carte di credito né delle carte prepagate.

Tutti i professionisti dovranno quindi dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico, il c.d. POS (point of sale), dispositivo già utilizzato presso gli esercizi commerciali, che consente di accettare pagamenti in formato elettronico, collegato con il centro di elaborazione della banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestualmente in tempo reale l’addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l’accredito sul conto dell’esercente (ovvero il professionista).

Ad ogni buon conto si rileva che il legislatore non ha previsto sanzioni per il professionista che non si doti di POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito.

Di particolare rilevanza sarà il decreto di cui al comma 5 dell’art. 15 del D.L. 179/12 citato in premessa, che dovrebbe precisare l’importo minimo non soggetto all’uso del POS. Vale la pena ricordare, in ogni caso, che per i pagamenti superiori a mille euro, esiste già l’obbligo di utilizzo di un sistema tracciabile, non essendo consentito effettuare il pagamento in contanti.

Sulla questione il Governo ha comunque assicurato che le misure da adottare sono in fase di approfondimento, al fine di giungere ad una regolamentazione che minimizzi gli effetti distorsivi della concorrenza (particolarmente riguardo ai costi connessi all’attuazione dell’obbligo in questione) ed alla necessità di stabilire regole per ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

In conclusione non si può infatti non sottolineare che l’obbligo di dotarsi di POS comporterà delle spese per il professionista, quali ad esempio le spese per l’acquisto, i costi per l’installazione, il canone mensile di utilizzo di un terminale, nonché delle commissioni addebitate dalla banca per ciascun pagamento effettuato elettronicamente.

Skip to content