Decreto 24 aprile 2013 – Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013 è stato pubblicato il decreto 24 aprile 2013 recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Il decreto è stato emanato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ai sensi dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Si rileva che le novità introdotte dal suddetto decreto, che abroga peraltro il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”, sono numerose e complesse soprattutto in fase di prima applicazione. L’art. 2 recante “Definizione dell’attività amatoriale. Certificazione” dispone che ” ai fini del presente decreto é definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva,non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. Pertanto i soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise riportate nell’allegato A del decreto. In particolare si sottolinea che: gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio emergenti alla visita o riferiti in anmnesi, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale; i soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, l’essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio ritenuti rilevanti dal medico certificatore) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico specialista in medicina dello sport, che dovranno effettuare un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessari secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno; i soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate (es. cardiologiche, pneumologiche, neurologiche, oncologiche in atto, diabetologiche di tipo I o di tipo II scompensato) dovranno ricorrere, ai fini del rilascio del certificato medico per l’attestazione all’attività amatoriale, a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico specialista in medicina dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche secondo giudizio clinico e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all’anno. Il certificato andrà esibito all’atto di iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l’attività. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo e chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività. L’art. 3 recante “Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione” stabilisce che “si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Pertanto gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico specialista in medicina dello sport. La visita dovrà prevedere obbligatoriamente la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. L’art. 3, comma 4, dispone che “in caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate é raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”. L’art. 4 prevede, con riferimento invece a coloro che partecipano ad attività di particolare ad elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive come ad esempio manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km o le granfondo di ciclismo, nuoto o sci, che il controllo medico in questo caso comprenda la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Si sottolinea che il certificato viene rilasciato dagli stessi medici che possono certificare l’idoneità alla attività sportiva non agonistica. Si rileva che il suddetto decreto entra in vigore dopo il periodo della vacatio legis di 15 giorni dalla sua pubblicazione. In conclusione si allega copia del provvedimento indicato in oggetto, al fine di consentirne un esame più approfondito: