Obbligo dell’assicurazione per Medici e Odontoiatri: facciamo il punto sulla situazione
01/2012 ASSICURAZIONE PER I RISCHI PROFESSIONALI
Il D.L. 138 del 13 agosto 2011, convertito con legge n. 148 del 14.09.2011 (la Finanziaria estiva) prevede, all’articolo 3, punto 5, lettera e),l’obbligatorietà di una polizza assicurativa per gli esercenti la professione. Il testo della legge: “A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione coi propri iscritti, dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.” La Finanziaria ha fissato in dodici mesi il limite di tempo per l’entrata in vigore del provvedimento.
08/2012 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012,
N. 89 RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA SANITARIA: INTRAMURARIA E OBBLIGO ASSICURATIVO
Il Senato della Repubblica nella seduta del 02.08.2012 ha approvato in via definitiva il disegno di legge che proroga l’obbligo della copertura assicurativa per i professionisti della salute. L’art. 1, comma 1, del provvedimento fissa al 31 dicembre 2012 il termine per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria. L’art. 1, comma 3-bis, invece fa slittare di un anno (13 agosto 2013) l’obbligo di copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie o, in caso di data antecedente, al momento dell’entrata in vigore di una specifica disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie.
Il Ministro della Salute, l’On. Balduzzi, intervenuto durante la discussione generale del provvedimento ha chiarito che la proroga dell’obbligo assicurativo non è una proroga al buio, ma deve collegarsi ad un provvedimento che disciplini la responsabilità professionale del personale sanitario, mentre per quanto riguarda l’esercizio della cosiddetta intramoenia, il disegno di legge in titolo presenta una proroga avente natura strettamente tecnica in attesa di un più organico e vasto intervento legislativo.
Le precisazioni della FNOMCeO
La FNOMCeO ha affrontato il tema della obbligatorietà dell’assicurazione per i medici e gli odontoiatri concernente i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e, in relazione ad eventuali ipotesi di esenzione, ha rilasciato le seguenti importanti precisazioni:
Obbligatorietà
Non vi è dubbio, che i medici libero professionisti dovranno, entro il 13 Agosto 2013, stipulare idonee polizze di assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese, le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Medici in pensione iscritti all’Albo Professionale
Il medico in pensione, che rimane iscritto all’Albo ma non svolge più alcuna attività professionale, non può essere obbligato a stipulare la polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio professionale che non svolge. In tal caso verrebbe meno il meccanismo causale del contratto che, da un punto di vista civilistico, prevede la corrispettività delle due prestazioni consistenti, da un lato, nel pagamento del premio da parte del professionista e, dall’altro, nell’obbligo dell’assicurazione di rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. E’ ancora da osservare che questa conclusione è in linea con le norme già citate che, sempre e comunque, fanno riferimento ad un rapporto tra professionista e cliente derivante dall’assunzione di un incarico da parte del professionista stesso che, proprio in relazione alla responsabilità professionale, è tenuto a comunicare al “cliente” gli estremi della polizza. Si ricorda che la semplice iscrizione all’Albo, per giurisprudenza costante, non costituisce prova dello svolgimento dell’esercizio professionale.
Il medico in pensione, quindi, iscritto all’Albo ma che non svolge alcuna attività professionale, non può essere vincolato all’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro rischi professionali, ovviamente, inesistenti. E’ di tutta evidenza che, qualora il medico in pensione voglia, invece, svolgere attività libero professionale, nei limiti consentiti dalla normativa, assumendo incarichi nei confronti del cliente, dovrà soggiacere all’obbligo dell’assicurazione, come previsto dalla già citata normativa.
Medici dipendenti in attività libero professionale intramuraria
Rimangono esenti dall’obbligo dell’assicurazione, ad avviso della FNOMCeO, anche i medici dipendenti che hanno optato per l’attività libero professionale intramuraria. Com’è noto, tale rapporto particolare di lavoro che, dal punto di vista fiscale, è assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 47 co. 1 lett. e del TUIR), è stato previsto dall’art. 15 quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente, la L. 3 agosto 2007, n. 120 ha disciplinato in modo più specifico le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria. Ancor più di recente, la cd. Legge Balduzzi (D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189) è ritornata sul tema dell’esercizio dell’attività medica intramuraria. Si sottolinea, in particolare, l’art. 2 che stabilisce che dovrà essere definito, d’intesa con i dirigenti e previa contrattazione integrativa aziendale, un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L’importo minimo dovrà anche assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende e prevedere che il 5 per cento del compenso del libero professionista sia trattenuto per interventi la riduzione delle liste d’attesa. Sembra quindi inconfutabile, anche per ovvi motivi di equità, che il medico che abbia optato per l’attività intramuraria non sia tenuto a stipulare in modo autonomo la polizza assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148. Queste considerazioni, ha assicurato la FNOMCeO, saranno, comunque, oggetto di approfondimento, attraverso la richiesta di un parere alla competente Direzione Generale del Ministero della Salute e sarà cura della stessa FNOMCeO, ovviamente, portarci a conoscenza di ulteriori elementi di valutazione, in seguito alle quali non mancheremo di farvi sapere quanto ci verrà comunicato.