Medici competenti trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori – Nota della FNOMCeO al Ministro della Salute e per conoscenza al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Si pubblica, per opportuna conoscenza, la nota che la FNOMCeO ha inviata al Ministro della Salute, On. Beatrice LORENZIN e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Prof. Enrico GIOVANNINI, inerente alla fattispecie indicata in oggetto:
Oggetto: Medici competenti – Decreto 9 luglio 2012 – trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Richiesta di proroga del termine di sperimentazione.
Illustre Ministro, il decreto 9 luglio 2012 recante “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” definisce le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B.
L’art. 40, comma I , del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio deí lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 313.
L’art. 3, comma 2, del decreto 9 luglio 2012 recante “Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori” prevede che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e dí rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente ìn via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento.
L’art. 4, comma 1, recante “Disposizioni transitorie e entrata in vigore” dispone che “al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall’entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013).
Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all’allegato 3B, così come modificato nell’allegato 11 del presente decreto, scade 1130 giugno 2013″.
Appare importante sottolineare che I’ art. 4, comma 4, dispone che per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro di cui all’art. 58, comma 1, lettera e), è sospesa sino al termine della sperimentazione.
Si rileva che solamente a far data dal 22 maggio 2013, ha reso attivo un applicativo web strutturato in maniera da rendere il più possibile standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati.
Inoltre si sottolinea che l’utilizzo della piattaforma predisposta dall’INAIL appare particolarmente complessa e l’accesso a tale sistema è quanto mai problematico.
Infatti l’utilizzo della piattaforma proposta dall’INAIL, anche ove sia possibile accedervi, non permette il trasferimento dei dati per i medici che si siano dotati di software ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e che compilino automaticamente l’allegato 3B.
A tali difficoltà si aggiungono perplessità nel merito della individuazione dei dati e sulla efficacia degli indicatori selezionati per la trasmissioni avendo come fine la programmazione e la valutazione della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Tutto questo sta comportando particolari elementi di criticità a tutta la categoria dei medici competenti.
Ciò detto, considerate le criticità registrate nella trasmissione di detti dati aggregati e vista l’imminente scadenza del periodo transitorio di sperimentazione, questa Federazione, quale Ente pubblico esponenziale di tutta la categoria medica e odontoiatrica, chiede l’intervento autorevole della S.V. affinché si possa addivenire ad una proroga del termine della sperimentazione almeno fino al 31 dicembre 2013 con correlata sospensione del pesante apparato sanzionatorio posto a carico dei medici competenti.
Certo della sensibilità ed attenzione della S.V., Le invio cordiali saluti Amedeo Bianco