Proroga autocertificazione dei rischi al 30 Giugno 2013

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Proroga autocertificazione dei rischi al 30 Giugno 2013

OGGETTO: TITOLARI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI CHE OCCUPANO FINO A 10 LAVORATORI – PROROGA AUTOCERTIFICAZIONE DELL’EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AL 30 GIUGNO 2013.

Si rileva che la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta di martedì 18 dicembre 2012 ha approvato un emendamento (All. n. 1) presentato dai relatori al disegno di legge di stabilità 2013 Sen. Giovanni Legnini e Sen. Paolo Tancredi, che prevede la proroga al 30 giugno 2013 del termine dell’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi.

La suddetta proroga interessa tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori.

Il disegno di legge di stabilità — Atto Senato 3584 — dopo l’approvazione dell’Assemblea del Senato della Repubblica sarà trasmesso alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

ALLEGATO 1)

Proposta di modifica n. 2.0.4000 al DDL n. 3584

2.0.4000

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente: “Art. 2-bis (Proroga termini di disposizioni legislative)

1. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

2. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all’abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.

3. I termini di durata degli organi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.

4. Sono prorogati al 30 giugno 2013:

a) il termine di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

b) il termine per il bando della gara di cui all’articolo 24, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

c) il regime dell’addizionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 14 novembre 2011, n. 265;

d) il regime di cui alle disposizioni dell’articolo 7, commi da 4 a 6, del decreto-legge 13 settembr 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

5. Il termine di cui all’articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e’ prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compens;, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1 dell’articolo 29- quater del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite con le seguenti “30 giugno 2013”, e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite con le seguenti “31 dicembre 2012”.

7. AI fine di consentire il completamento delle attività commissariali di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2006, n. 3504 il termini dell’incarico commissariale è prorogato al 30 giugno 2012.

8. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l’adozione di uno o più regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.

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9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi precedenti.

10. All’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole “non oltre il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2013”. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre. 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

11. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole “a partire dal 2013” sono sostituite dalle seguenti “a partire dal 2014”.

12. E’ prorogata, per l’anno 2013, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma Ibis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni , dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

13. All’articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole “dall’indizione” sono sostituite dalle seguenti “dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all’abilitazione”.

14. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “nel mese di ottobre” sono sostituite dalle seguenti “entro il mese di ottobre”;

b) al terzo periodo, le parole “di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale” sono sostituite dalle seguenti “indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre”.

15. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

16. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: “3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sonno dettati modalità e criteri applicativi del

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comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.”

17. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole “nell’anno 2009 e nell’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2009, 2010 e 2011”;

le parole “commi 9-bis, 13, e 14” sono sostituite dalle seguenti commi “9-bis, 13, 13-bis e 14”.

18. Il termine di cui all’articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.

19. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “per due esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “per cinque esercizi”.

20. E’ prorogata al 1° gennaio 2014 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per l’anno 2013 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 7- quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

21. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l’anno 2013 è assegnata all’apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

22. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

23. E’ prorogato il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Conseguentemente, nella Tabella A, voce “Ministero dell’economia e delle finanze”, sostituire l’importo “42.940” relativo all’anno 2014, con il seguente: “39.550”.”

24. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all’articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d’intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell’interessato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’amministrazione interessata, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

27. All’articolo 12, comma 40, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, fatta salva la facoltà di prorogare l’incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.”.

28. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell’Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all’articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi…

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urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

29. In sede di prima applicazione, all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 90, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.

30. Il termine di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012 è prorogato al 31 marzo 2013. Per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e m) del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, il predetto termine è prorogato di dodici mesi purché gli impianti ottengano l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro il 30 giugno 2013.

Tabella 1

 Termine Fonte normativa

1 1 gennaio 2013 Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

2 1 gennaio 2013 Articolo 12, comma 84, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

3 19 gennaio 2013 Articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo

  10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 3, lettere a), b), c),

  d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto

4 19 gennaio 2013 Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18

  aprile 2011, n. 59

5 31 dicembre Articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni

 2012 dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

6 31 dicembre Articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

 2012 modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

7 Per gli anni Articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

 2010, 2011 e modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

 2012

8 31 dicembre Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.

 2012 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

9 31 dicembre Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 2012

10 31 dicembre Articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

11 31 dicembre Articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

12 31 dicembre Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

 2012

13 31 dicembre Articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

 2012

14 31 dicembre Articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

 2012

15 31 dicembre Articolo 12, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

 2012

16 31 dicembre Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

 2012

17 31 dicembre Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

 2012

18 31 dicembre Articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

 2012

Proposta di modifica n. 2.0.4000 al DDL n. 3584 Pagina 5 di 5

19 1 gennaio 2013 Articolo 4-quinquiesdecies, comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito,

  con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205

20 31 dicembre Articolo 1, comma 6-septies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con l

 2012 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17

21 1 gennaio 2013 Articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

22 31 dicembre Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

23 31 dicembre Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

24 31 dicembre Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n, 14

25 1 gennaio 2013 Articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni,

  con la legge 7 agosto 2012 n. 134

26 31 dicembre Articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

27 31 dicembre Articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

28 31 dicembre Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

29 31 dicembre Articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

30 31 dicembre Articolo 21, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

 2012 modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

31 31 dicembre Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

 2012 dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

32 31 dicembre Articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,

 2012 dalla legge 2 agosto 2011, n. 130

FINE ALLEGATO 1)

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