Sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 5320 del 3 aprile 2012 – attività libero professionale medica – presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione – limiti al rimborso IRAP
Si ritiene opportuno segnalare per opportuna conoscenza che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile – con Sentenza n. 5320 del 3 aprile 2012 è tornata ad esprimersi sul concetto giurisprudenziale di autonoma organizzazione e correlativamente sui limiti al rimborso IRAP, ribadendo che “in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, 11 responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza dí organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
Al fine di consentire un maggiore approfondimento della materia si allega copia della Sentenza indicata in oggetto.