Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi

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Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi

Su segnalazione della FNOMCeO si ritiene opportuno segnalare che la Conferenza Stato-Regioni nelle seduta del 21 dicembre 2011 ha sancito l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trenta e di Bolzano relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’Accordo appare di estrema rilevanza con riferimento agli studi medici e odontoiatrici con dipendenti, perché volto a disciplinare i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intenda svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81108, i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione.
L’Accordo stabilisce che l’obbligo di aggiornamento trovi applicazione a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997 (formazione dei datori di lavoro – durata minima del corso di sedici ore) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94.
Si rileva che l’Accordo prevede che l’aggiornamento abbia una periodicità quinquennale e che la durata dello stesso sia modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati come segue: basso (6 ore), medio (10 ore), alto (14 ore). Dall’esame dell’allegato sembrerebbe che gli studi medici o odontoiatrici debbano essere inseriti nel livello alto (gruppo Ateco 2007 – Sanità e assistenza sanitaria). Per gli esonerati sopra richiamati il primo termine per l’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione  dell’Accordo.
Invece con riferimento ai medici e agli odontoiatri, che debbano svolgere ex-novo il percorso formativo al fine di poter svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel proprio studio, sembrerebbe che essi debbano svolgere un percorso formativo con un modulo di 48 ore.
Appare importante rilevare che l’Accordo prevede che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 (corsi ex-novo), i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo  – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente Accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
Si sottolinea inoltre che in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui all’Accordo indicato in oggetto entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
In conclusione si sottolinea che l’Accordo conferma che gli Ordini e i Collegi professionali possano essere soggetti formatori nel settore di specifico riferimento.
Considerata comunque la delicatezza e l’interesse del provvedimento indicato in oggetto per chi sia titolare di uno studio medico o odontoiatrico ci riserviamo di espletare ulteriori approfondimenti.
In conclusione si evidenzia che i titolari di uno studio medico o odontoiatrico con dipendenti possono in alternativa conferire ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dalla legge le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

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