Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
Comunichiamo, per opportuna conoscenza, che il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione ha emesso la Direttiva n. 14
del 2011 recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”. Le disposizioni della Direttiva sono volte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Dal 1° gennaio 2012 quindi i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La Direttiva evidenzia in particolare che:
– le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
– sui nostri certificati, dunque, qualora in ogni caso richiesti, su direttiva della F.N.O.M.C.&O. dobbiamo apporre, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; in quanto le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente a quanto sopra menzionato adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell’articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011.