TRASMISSIONE CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE: CIRCOLARE DEL MINISTRO P. A. DEL 18 MARZO 2011

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TRASMISSIONE CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE: CIRCOLARE DEL MINISTRO P. A. DEL 18 MARZO 2011

Si ritiene opportuno segnalare che il 18 marzo 2011 è stata emanata la Circolare n. 4 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato“.

La Circolare è di particolare interesse per i dipendenti e per gli Uffici degli Ordini provinciali al fine della gestione degli adempimenti inerenti alle “assenze per malattia”.

Con riferimento specifico ai medici la circolare evidenzia che il lavoratore possa richiedere al proprio medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica o in aggiunta possa chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, redatti secondo il fac¬simile di cui agli allegati A e B del decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010, ovvero in alternativa possa chiedere al proprio medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.

Altro elemento importante che appare utile evidenziare è che la Circolare precisa che nel caso in cui il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, potrà rilasciare la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea. In questo caso il lavoratore presenta il certificato di malattia secondo le modalità tradizionali.

La novità più importante della Circolare riguarda però i datori di lavoro che dovranno prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi dei servizi messi a disposizione dall’INPS. Si precisa inoltre che, onde assicurare una applicazione omogenea della normativa, per tre mesi successivi alla pubblicazione della Circolare è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l’invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di malattia. Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l’idoneità per l’entrata a regime del sistema sulla base dello stato di attuazione e del grado di implementazione, è costituito presso il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato tecnico di monitoraggio, composto da rappresentati del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei medici di medicina generale comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La FNOMCeO ha espresso le proprie perplessità in merito al fatto che dal suddetto comitato tecnico di monitoraggio siano escluse le OO.SS. mediche delle altre categorie coinvolte e anche il Ministero della Salute.

Al fine di un esame approfondito del provvedimento indicato in oggetto se ne allega copia:

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