Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato
Su segnalazione della FNOMCeO si ritiene opportuno trasmettere la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010 in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni (Link a fine notizia).
L’art. 28, comma 1, del DIgs. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi, obbligo del datore di lavoro pubblico e privato, debba essere effettuata tenendo conto tra l’altro dei rischi da stress lavoro-correlato.
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve avvenire tenendo conto delle indicazioni metodologiche, fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08, necessarie a un corretto adempimento dell’obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha stabilito che la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/08, debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. La programmazione temporale delle attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse debbono essere riportate nel documento dì valutazione dei rischi.
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori la valutazione può essere più “semplice”; ad esempio il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Ciò detto, considerato che a tale adempimento è correlato un apparato sanzionatorio (art. 55 del D.Lgs. 81/08) e visto che per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato il datore di lavoro si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il coinvolgimento del medico competente, è opportuno che gli studi medici rispettino le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro dal momento che che tali disposizioni si applicano anche agli studi medici-odontoiatrici ove vi siano dei dipendenti.
In conclusione si allega la Circolare di cui trattasi: