Certificato Preliminare al Rilascio della Patente di Guida

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Certificato Preliminare al Rilascio della Patente di Guida

Su segnalazione della FNOMCeO si ritiene opportuno comunicare che il Ministero della Salute –Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – ha emanato una nota del 5 novembre 2010 recante “Quesiti applicativi comma 2 ter e comma 3 Art. 119 Codice della Strada – Parere”.

Come è noto l’art. 119 del D.Lgs. n. 285 del 1992 come modificato dall’art. 23 della Legge n. 120 del 2010 recante “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” al comma 2 ter dispone che “Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente”. Il comma 3 dell’art. 119 del D-Lgs. 285/92 stabilisce invece che “L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia”

In pratica al momento è richiesto il certificato anamnestico del medico di fiducia per coloro che conseguano per la prima volta la patente di guida o passino di categoria. Nelle more della successiva decretazione non è previsto il test antidroga.

II Ministero della Salute — Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria — nella nota del 5 novembre sopraccitata evidenzia che sia “superfluo sottolineare che i precedenti morbosi, oggetto di certificazione, devono essere stati accertati dal medico di fiducia sulla base di conoscenze clinico anamnestiche direttamente acquisite a seguito dello svolgimento di attività di medico curante, anche per aspetti specialistici, svolta nei confronti dell’interessato in continuità di rapporto dì assistenza (che apparirebbe congruo rapportare almeno ad un arco temporale non inferiore all’anno), tale da consentire di poter conoscere i precedenti morbosi dell’interessato o anche, in assenza di elementi clinico anamnestici di diretto riscontro, di poterne attestare la negatività nell’arco temporale di assistenza prestata in qualità di curante”.

Inoltre il Ministero della Salute rileva che “in via principale la figura del medico dì fiducia, preposto al rilascio della certificazione inerente i precedenti morbosi che possono costituire un rischio per la guida, sia da identificare funzionalmente nel medico di medicina generale, quale medico di assistenza primaria”.

Pertanto, con riferimento alla disposizione di cui al comma 3, secondo periodo, dell’art. 119 del Codice della strada sopraccitato (certificato preliminare al rilascio della patente di guida) e allo scopo di facilitare ed uniformare il rilascio della certificazione da parte del medico di fiducia, il Ministero della Salute ha proposto l’utilizzazione di un facsimile di modello di certificato. L’utilizzo di tale modello è facoltativo. Risultano infatti alla FNOMCeO altre proposte di modello di certificato compatibili con la normativa. La stessa FNOMCe0 ha segnalato di riservarsi nei merito eventuali successive valutazioni.

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega copia del parere dei Ministero della Salute con allegato il facsimile di modello di certificato

Scarica Parere del Ministero della Salute e il facsimile di modello di certificato

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