Art. 22 e 25 Legge 4 novembre 2010, n. 183 – Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale — Certificati di malattia

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Art. 22 e 25 Legge 4 novembre 2010, n. 183 – Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale — Certificati di malattia

Su segnalazione della F.N.O.M.C.eO. si ritiene opportuno comunicare che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 2010 – Supplemento Ordinario n. 243 – è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Il provvedimento, che entra in vigore il 24 novembre 2010, tra l’altro all’art. 22 reca norme in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, prevedendo il collocamento a riposo su iniziativa dell’interessato al compimento di 40 anni di servizio effettivo, con il limite del settantesimo anno di età. Nella fattispecie l’art. 22 dispone:

1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 15- nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010″.

Si evidenzia inoltre che altra disposizione di particolare rilevanza è quella contenuta nell’art. 25 che reca invece norme in materia di certificati di malattia e nella fattispecie recita:

“1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″.

Come è noto l’art. 55 septies del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni prevede l’obbligo di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia. Si ricorda che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici liberi professionisti.

La violazione dell’obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Invece, come chiarito dalla Circolare n. 2 del 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – il mancato utilizzo della modalità telematica non è specificatamente sanzionato per i medici liberi professionisti.

 

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