Nuove norme codice della strada – certificato medico
In merito alle nuove disposizioni apportate dalla Legge 120/2010 al D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della strada con particolare riguardo all’art.119 “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” si comunica, per opportuna conoscenza, su segnalazione della FNOMCeO, quanto segue:
Come specificato nel comma 2 – ter dell’articolo suindicato le modalità degli accertamenti clinico – tossicologici da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e il modulo di certificato medico saranno individuati con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In attesa della nuova regolamentazione i medici non dovranno apportare alcuna modifica agli adempimenti in materia di certificazione per la patente di guida.
Si evidenzia inoltre che la FNOMCeO è in contatto con i Ministeri della Salute e delle Infrastrutture per monitorare la progressione del regolamento e fornirà le indicazioni opportune agli Ordini provinciali non appena sarà approvato il decreto.
Per quanto concerne la richiesta di indicazioni sulla tariffa consigliata per la predisposizione del suddetto certificato è necessario fare riferimento al Tariffario regionale che ne stabilisce l’importo.
Tale tipo di prestazione è esente IVA.