Documento Valutazione Rischi
Si ritiene opportuno ricordare che il D.Lgs. 81/08 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’art. 306 e successive modificazioni e integrazioni prevede quale termine ultimo per l’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, letto a, del D.Lgs. 81/08 il 1 gennaio 2009.
Pertanto tutti i medici e odontoiatri con dipendenti, entro e non oltre tale data, debbono adottare le opportune determinazioni al fine di rispettare tale adempimento legislativo.
Si sottolinea inoltre che l’effettuazione della valutazione dei rischi risulta essere un obbligo non delegabile del datore di lavoro a cui peraltro il legislatore fa corrispondere un apparato sanzionatorio molto pesante (art. 55).
Si rileva infine che il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa (art. 28, comma 2).
In merito alle modalità per garantire la data certa del documento di valutazione dei rischi il D.Lgs. 81/08 non si esprime. Pertanto, tenendo in considerazione il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 5 dicembre 2000 in materia di “data certa”, si consiglia di fare ricorso alla c.d. autoprestazione presso gli uffici postali prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 261/99 con relativa apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico. In conclusione appare utile sottolineare che i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l’avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08) fino a che non vengano individuate procedure standardizzate e semplificate della predetta valutazione dei rischi (art. 6, comma 8, letto f, del D.Lgs. 81/08) e comunque non oltre il 30 giugno 2012.